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Roma, 11 febbraio 2003
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Disegno di legge: Istruzione e formazione professionale (approvato dal Senato) (A.C. 3387) ed abbinate
Intervento di Marco Boato sull'esame questioni pregiudiziali - A.C. 3387
Resoconto stenografico dell'Assemblea della seduta n. 263 di martedì 11 febbraio 2003

MARCO BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione, anche se con un po' di fatica per il brusio che giustamente il collega ha lamentato, ciò che poco fa ha affermato il collega Volontè; egli, tuttavia, non mi ha convinto, anzi credo di poter dire che non ci ha convinti.

Ho sottoscritto insieme agli altri colleghi del centrosinistra la questione pregiudiziale di costituzionalità e quella di merito presentate al provvedimento ed illustrate dal collega Maccanico e dal presidente Violante. Condivido tutto ciò che essi hanno affermato in merito ed in particolare la rigorosa esposizione e le motivazioni addotte dal collega Maccanico anche sotto il profilo costituzionale.

Collega Volontè, colleghi della maggioranza, credo che se voi leggeste, forse molti di voi non lo hanno ancora fatto, con attenzione il disegno di legge in esame vi accorgereste che, effettivamente, vi sono molti motivi, sia sotto il profilo costituzionale sia sotto quello del merito, per essere fortemente critici e per deliberare, come noi proponiamo, una sospensione dell'esame del suddetto.

Siamo di fronte ad una situazione generale che potrei definire (tra virgolette e senza offesa per nessuno) «schizoide»: con una mano, il Governo (firmatari Berlusconi e Bossi) presenta una riforma dell'articolo 117 della Costituzione, la cosiddetta devoluzione, con la quale si attribuisce competenza esclusiva alle regioni in materie che riguardano l'istruzione, mentre con l'altra mano (mi riferisco al disegno di legge in esame), si autoattribuiscono, ovvero si attribuiscono da parte della maggioranza al Governo, competenze anche in quelle materie che già oggi non sono di competenza esclusiva dello Stato, ma di competenza concorrente, come risulta dalla lettura dell'articolo 117 della Costituzione. Secondo il terzo comma del suddetto articolo: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...), istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (...)». Dalla lettura del testo costituzionale risulta assolutamente evidente, quindi, che le materie dell'istruzione e della formazione professionale rientrano già oggi (non occorre aspettare Bossi) nella competenza esclusiva o residuale, come dicono i costituzionalisti, delle regioni e sulle medesime il Governo non può intervenire legislativamente in alcun modo.

Altre materie, oggetto di questo disegno di legge, rientrano comunque nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e, quindi, sulle medesime il Parlamento può esclusivamente dettare i principi fondamentali, mentre le suddette sono, secondo il disegno di legge in esame, ricomprese in altre, norme generali sull'istruzione e determinazione dei livelli essenziali, disciplinate dal secondo comma dell'articolo 117 sulle quali effettivamente lo Stato ha legislazione esclusiva.

Tuttavia, mentre su queste materie, cioè sulle materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato, potrebbe esserci una delega legislativa, sulle materie di competenza concorrente, dove lo Stato, tramite il Parlamento, non può che dettare i principi fondamentali, è inimmaginabile che vi sia una delega legislativa al Governo perché se il Parlamento deve già dettare i principi fondamentali, non si comprende come si possano fissare principi e criteri direttivi sui principi fondamentali.

Si tratta quindi di una schizofrenia «istituzionale» nel rapporto fra il disegno di legge costituzionale Bossi (che vedo qui presente), in materia di devoluzione, e questo disegno di legge; vi è schizofrenia inoltre in materia di rapporti fra la competenza esclusiva dello Stato, la competenza concorrente fra Stato e regione e quella residuale di primaria competenza delle regioni.

Si lede quindi, sotto diversi profili, l'articolo 117 della Costituzione vigente; è come se voi voleste cambiare il testo costituzionale, da una parte, attraverso la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, attraverso il disegno di legge sulla devoluzione, - la procedura è corretta, il testo è sbagliato -, e dall'altra addirittura modificare il contenuto della norma costituzionale attraverso un disegno di legge ordinario, ledendo quindi non soltanto l'articolo 117 della Costituzione, non soltanto l'articolo 76 della Costituzione in materia di leggi delegate, ma anche lo stesso fondamentale articolo 138 della Costituzione che prevede le procedure di revisione costituzionale.

Inoltre, e mi avvio alla conclusione, in questo disegno di legge è prevista una potestà regolamentare in capo al Governo sull'intera materia, anche su quelle materie oggetto di competenza concorrente o addirittura su quelle oggetto di competenza residuale delle regioni, quando l'articolo 117 comma quinto prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia e quindi con questo disegno di legge si invade anche sotto il profilo delle competenze oggetto delle fonti regolamentari, l'ambito riservato alla fonte regolamentare.

Da ultimo: vi è una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda il profilo della copertura finanziaria.
Per questo insieme di ragioni, invitiamo ad esprimere voto favorevole sulle pregiudiziali di costituzionalità e su quella di merito che i gruppi dell'Ulivo congiuntamente hanno presentato (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

 

  Marco Boato

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